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Inquinamento elettromagnetico
Legge quadro
Il 7 marzo 2001 sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 e' stato pubblicato il testo della Legge del 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" approvata dal Parlamento Italiano. La legge ha lo scopo di tutelare la salute della popolazione e dei lavoratori dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. La legge fissa il contesto generale e demanda a decreti successivi la definizione dei parametri tecnico-operativi e, piu' in generale, tutta la parte strettamente applicativa.
Esposizione della popolazione - D.P.C.M. 8 luglio 2003 (RF)
"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz", pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28 agosto 2003, stabilisce i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione a campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza fra 100 kHz e 300 GHz; questo stesso decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualita', ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi ed individua le tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.
Allegato B. Tabella - Valori di attenzione
| Frequenza [MHz] |
Valore efficace del campo elettrico [V/m] |
Densita' di potenza dellonda piana equivalente [W/m2] |
| 0.1÷300000 | 6 | 0,10 (3 MHz 300 GHz) |
Si applicano all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori alle quattro ore giornaliere e alle loro pertinenze esterne che siano fruibili come ambienti abitativi.
Esposizione della popolazione - D.P.C.M. 8 luglio 2003 (ELF)
Il DPCM del 08/07/2003 da titolo "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualitą per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", (G.U. 29 agosto 2003, N.200), fissa nel caso di esposizione della popolazione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti. In particolare:
In aree dove vi e' permanenza degli individui per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere si assume per il campo di induzione magnetica il seguente valore di attenzione, (art. 3):
Lavoratori Professionalmente Esposti - Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dal titolo "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108) persegue il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.
In particolare il Titolo VIII - Agenti fisici - Capo I - Art. 180, comma 1 definisce gli agenti fisici, includendo i campi elettromagnetici:
"Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori".
L'Art. 181 esplicita che nell'ambito della valutazione dei rischi, "il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi". "I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio".